avvocato affidamento figli 2

FILIAZIONE E ADOZIONI

L'Avv. Delogu si occupa anche di tematiche inerenti la filiazione legittima e naturale, dalle azioni di status – si pensi al riconoscimento giudiziale di paternità o maternità, al ricorso promosso dalle coppie di fatto in ragione della cessazione della loro convivenza volto alla regolamentazione dell'affidamento, del mantenimento e della collocazione della prole nata in costanza di tale unione – alle problematiche connesse al mantenimento e all'affidamento della prole in caso di separazione e divorzio ed in generale ai diritti e doveri dei figli medesimi, sia in minore che in maggiore età.

La Legge n. 54/2006 ha rimodellato la disciplina dell’affidamento dei figli in materia di separazione introducendo l’affidamento condiviso dei figli, rinovellando gli articoli 155 e 155 bis del Codice Civile e incentrando la disciplina sul principio di bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto che sia completo e stabile con entrambi i genitori. Il giudice, infatti, nel pronunciare la separazione dovrà adottare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli con esclusivo riferimento all’i nteresse morale e materiale di costoro, fissando la misura e il modo con cui ciascun coniuge dovrà contribuire alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.

I genitori hanno la possibilità di accordarsi in merito all’affidamento dei figli e il giudice, laddove non ne ravvisi la contrarietà all’interesse del minore, conferma e convalida detti accordi.

In alcuni casi eccezionali, il giudice può anche disporre l’affidamento del figlio o dei figli esclusivamente a un genitore, nel caso reputi che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Tale decisione deve essere presa con provvedimento motivato. E' bene sapere che ai fini della richiesta di affidamento esclusivo dei figli, non è sufficiente la semplice conflittualità tra genitori ma il giudice deve ravvisare circostanze tali da convincerlo che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore, valutando il comportamento complessivo del genitore verso la società e verso il figlio ed il rapporto che intercorre con quest’ultimo. Al genitore non affidatario rimarranno comunque gli obblighi e doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.

La violazione del dovere di assistenza morale e materiale verso la prole costituisce condotta rilevante anche sotto il profilo penale a norma dell'art. 570 del codice penale rubricato infatti “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Ancora, l’art. 155 quater del Codice Civile (introdotto dall’art. 1 della Legge n. 54/2006) prevede che il criterio ispiratore dell’assegnazione della casa familiare, in caso di separazione, sia quello dell’interesse dei figli.

Ancora una volta la ratio sottesa alla norma è quindi l’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.

L’ assegnazione della casa coniugale va quindi disgiunta dal sopperire alla esigenze economiche del coniuge più debole, cui sono invece destinati gli assegni previsti dall’art. 156 c.c.

Pertanto, l’assegnazione della casa coniugale resta subordinata al presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Il medesimo principio vale anche per le coppie di fatto, dalla cui convivenza siano nati dei figli. L’attribuzione giudiziale del diritto di abitare nella casa familiare a quello dei conviventi cui vengano affidati i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, è da ritenersi possibile per effetto della sentenza n. 166/98 della Corte Costituzionale.

Rileviamo, infine, come ai sensi del nuovo testo dell’articolo 155 del Codice Civile, nel caso in cui l’assegnatario della casa familiare non vi abiti, cessi di abitarvi abitualmente, contragga un nuovo matrimonio o conviva more uxorio, questo perde il diritto al godimento della casa familiare.

L'Avvocato Delogu si occupa anche di adozione e della cosiddetta adozione in casi particolari ossia quando non siano presenti i presupposti per l'adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore).

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati, in base all’art. 44 della Legge sull’adozione (n. 184/1983 e successive modificazioni), quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore sia handicappato e orfano di entrambi i genitori;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre‐adottivo.

Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche ai single. Se invece l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Per ricevere una consulenza più specifica e dettagliata su tali argomenti e soprattutto in ordine allo specifico caso concreto, si invita a prendere contatti con lo Studio e a fissare un appuntamento.